IL RETTORE 
 
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di   Roma   «La
Sapienza», emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  261  dell'8  novembre
2012; 
  Visto il d.r. n. 2892  del  18  settembre  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2015,  con
il quale e' stato  introdotto  l'art.  14-bis  Scuola  di  ingegneria
aerospaziale, a decorrere dalla data del medesimo decreto; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in  particolare,  l'art.
2, che prevede, tra l'altro, la modifica degli statuti da parte delle
Universita' in materia di  organizzazione  e  di  organi  di  governo
dell'ateneo; 
  Vista la delibera del senato accademico n. 313 del 6 novembre  2018
con la quale e' stata approvata l'istituzione di una  commissione  ad
hoc, nominata con d.r. n. 3116 del 7 dicembre 2018, con il compito di
proporre modifiche allo statuto della Sapienza; 
  Vista la proposta dell'anzidetta commissione; 
  Viste le modifiche allo statuto  approvate  dal  senato  accademico
nella seduta del 22 gennaio 2019 e successivamente inviate al MIUR il
6 febbraio 2019 per il controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9  della
legge n. 168/1989; 
  Viste le osservazioni pervenute dal MIUR  con  nota  del  5  aprile
2019; 
  Vista la delibera n. 110 del 16 aprile 2019 con la quale il  senato
accademico ha approvato, recependo le  osservazioni  e  le  richieste
ministeriali,  il  testo  definitivo  delle  modifiche  allo  statuto
dell'Universita' «La Sapienza»; 
  Vista la delibera n. 132  del  18  aprile  2019  con  la  quale  il
consiglio  di  amministrazione  ha  accolto  le  osservazioni  e   le
richieste ministeriali sul  testo  definitivo  delle  modifiche  allo
statuto dell'Universita' «La Sapienza»; 
  Ritenuto  che  sia  stato,  pertanto,  compiuto   il   procedimento
amministrativo  previsto  per  l'emanazione  delle  modifiche   dello
statuto dell'Universita' «La Sapienza»; 
  Sentito il direttore generale; 
 
                              Decreta: 
 
  A  decorrere  dalla  data  del   presente   decreto,   lo   Statuto
dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  «La  Sapienza»,  e'   cosi'
modificato: 
all'art. 1, i commi 6, 7 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6. La «Sapienza» persegue le proprie finalita' nel rispetto  della
dignita' della persona umana,  nel  pluralismo  delle  idee  e  nella
trasparenza dell'informazione e delle procedure. La «Sapienza» tutela
la  piena  liberta'  delle  idee  e  l'espressione   delle   liberta'
politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il  personale  e
agli studenti le condizioni necessarie  per  esprimere  e  comunicare
liberamente il  proprio  pensiero;  assicura  pari  opportunita'  nel
lavoro e nello studio. La «Sapienza» si dota di un codice etico.»; 
  «7. La «Sapienza» provvede a disciplinare con apposito regolamento,
approvato  dal  senato  accademico  su   proposta   delle   strutture
interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede  amministrativa
presso    la    «Sapienza»,     promuovendo     la     qualita'     e
l'internazionalizzazione dei dottorati.»; 
  «9. La «Sapienza»  ha  tra  i  propri  obiettivi  il  trasferimento
dell'innovazione alla societa' e al sistema produttivo. La «Sapienza»
puo' costituire o partecipare societa'  di  capitale  o  altre  forme
associative di diritto privato, sia per la promozione,  progettazione
ed esecuzione di attivita' di ricerca, sia per promuovere e  favorire
la nascita di imprese  finalizzate  all'utilizzazione  dei  risultati
della ricerca. Favorisce lo sviluppo della ricerca  applicata,  anche
mediante erogazione di attivita' di servizio e di  progettazione,  in
ambito  tecnico-professionale,  coerenti  con  le  proprie  finalita'
didattiche, di ricerca e di  qualificazione  tecnico-scientifica  del
personale docente. Le proposte relative sono approvate dal  consiglio
di  amministrazione  e  dal  senato  accademico  per  le   rispettive
competenze.». 
All'art. 4, i commi 6, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 
  «6.  La  valutazione  delle  attivita'  istituzionali  e'   attuata
attraverso  il  Nucleo  di  valutazione  di   Ateneo,   composto   in
maggioranza da esperti esterni all'Ateneo. Al Nucleo  di  valutazione
si applicano le disposizioni  previste  dall'art  21.  Il  Nucleo  si
avvale di indicatori di qualita' scientifica  e  didattica  approvati
dal senato accademico e dal consiglio  di  amministrazione,  definiti
sulla  base  dei  criteri  in   uso   nella   comunita'   scientifica
internazionale. I criteri, integrabili dal direttore generale per  le
sue specifiche  competenze,  sono  parzialmente  differenziabili  per
grandi aree, acquisite eventuali proposte del collegio dei  direttori
di  Dipartimento,  delle  commissioni  paritetiche  docenti-studenti,
nonche' dei comitati di monitoraggio di facolta' di cui all'art.  12.
I comitati di monitoraggio svolgono funzioni di supporto al Nucleo di
valutazione  di  Ateneo,  anche  nell'attivita'  di  valutazione  dei
Dipartimenti  afferenti  a  ciascuna  facolta'.  La  valutazione   e'
effettuata in coerenza con i criteri generali determinati  a  livello
di Ateneo. La relazione annuale di valutazione sulla ricerca e  sulla
didattica e' predisposta dal Nucleo  di  valutazione  ed  e'  fondata
anche sui dati e giudizi dei comitati di monitoraggio di facolta', di
cui all'art. 12, comma 3, lettera d) e delle commissioni  paritetiche
docenti-studenti  di  cui  all'art.  12,  comma  3,  lettera  f).  La
relazione  annuale  e'   sottoposta   all'approvazione   del   senato
accademico e del consiglio di amministrazione, che si  esprimono  per
le rispettive competenze.»; 
  «8. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:  a)
risultati stimati secondo criteri internazionali anche  differenziati
per  aree  scientifico-culturali;  b)  entita'   dei   prodotti;   c)
finanziamenti da fonti  esterne  ed  interne  all'Universita'  tenuto
conto delle specifiche aree disciplinari. 
  Gli indicatori per la valutazione della didattica  comprendono:  a)
durata della frequenza di  un  corso  di  studio  rispetto  a  quella
normale; b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo  in  cio'
anche quanto emerge dalle  opinioni  degli  studenti;  c)  gli  esiti
occupazionali;   d)   formazione   in   rapporto   alla   occupazione
conseguita.»; 
  «9. La «Sapienza», al fine di assicurare alti livelli qualitativi e
organizzativi dell'attivita' didattica, si avvale di una  commissione
didattica di Ateneo, presieduta dal Rettore o da un  suo  delegato  e
composto da una rappresentanza delle  strutture  didattiche  e  degli
studenti.». 
All'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I docenti di ruolo sono sottoposti  a  valutazione  delle  loro
attivita'  sulla  base  di  un  regolamento  approvato   dal   senato
accademico e dal consiglio  di  amministrazione,  per  le  rispettive
competenze. La valutazione sull'attivita' di  ricerca  e'  effettuata
sulla base  degli  indicatori  in  uso  nella  comunita'  scientifica
internazionale,  tenendo  conto   delle   specificita'   delle   aree
disciplinari, anche in termini comparativi tra  strutture  (Facolta',
Dipartimenti,  Centri),  gruppi  di  docenti   e   singoli   docenti.
Analogamente   viene   effettuata   la   valutazione   dell'attivita'
didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli  studenti,  anche
in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento
della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni
didattiche loro assegnate e di  trasmettere  all'Universita'  i  dati
sulla propria attivita' di ricerca e didattica nei tempi stabiliti  e
con le modalita' richieste. Il mancato assolvimento di tali  obblighi
comporta  l'esclusione  dalla  richiesta  di  accesso  ai  fondi   di
finanziamento;  esso   e'   elemento   negativo   nella   valutazione
dell'attivita' delle facolta' e dei Dipartimenti  di  appartenenza  e
costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare  secondo  le
norme vigenti. E' fatto obbligo ai docenti  di  inserire  il  proprio
curriculum nel sito di struttura delle strutture a cui afferiscono.». 
All'art. 10, i commi 1 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. La «Sapienza»,  al  fine  di  garantire  l'unita'  degli  studi
universitari e di salvaguardare la pluralita' di culture che ad  essa
contribuiscono e,  al  tempo  stesso,  di  favorire  il  processo  di
decentramento organizzativo e  di  valutazione  delle  attivita',  si
articola  in  Dipartimenti  e  facolta'  autonomi  sotto  il  profilo
amministrativo ed  organizzativo,  dotati  di  organi  e  regolamenti
propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal  senato
accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione.   Sono   altresi'
attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal  presente  statuto.
La  «Sapienza»  puo'  altresi'  concorrere  ad   analoghe   strutture
inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.»; 
  «8. Il consiglio di amministrazione approva, con delibera  motivata
l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione  di
Dipartimenti, facolta' e Centri, previo parere del senato accademico,
sentito il collegio dei direttori di Dipartimento.». 
All'art. 11, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. I Dipartimenti sono strutture primarie e  fondamentali  per  la
ricerca e per le attivita'  formative,  omogenee  per  fini  e/o  per
metodi. 
  I Dipartimenti, in particolare: 
  a)  definiscono,  in  linea  con  le  determinazioni   del   senato
accademico e del  consiglio  di  amministrazione,  gli  obiettivi  da
conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri  di
autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalla «Sapienza» e
dalle facolta'; 
  b) elaborano un piano triennale,  aggiornabile  annualmente,  delle
attivita' di ricerca e di terza  missione,  definendone  le  aree  di
attivita' e gli impegni  di  preminente  interesse  di  gruppi  o  di
singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca  a
proposta libera, fornendo la disponibilita' di strutture,  servizi  e
strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; 
  c)  promuovono  collaborazioni  e  convenzioni  con  soggetti   sia
pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per  la
ricerca, e la didattica e le attivita'  di  terza  missione  anche  a
livello europeo e internazionale; 
  d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei
corsi di studio di  loro  prevalente  pertinenza  o  della  parte  di
ordinamento  didattico  di  loro  pertinenza,  dandone  comunicazione
formale alla/e facolta' di riferimento per le relative  deliberazioni
e per la successiva approvazione da parte del senato accademico; 
  e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi,
all'organizzazione delle Scuole di specializzazione; 
  f) propongono al senato accademico, per la  relativa  approvazione,
l'attivazione o la modifica dei dottorati  di  ricerca  afferenti  al
Dipartimento e la costituzione di Scuole di  dottorato;  approvano  i
relativi programmi; 
  g) promuovono  -  previa  verifica  delle  risorse  disponibili  ed
assicurando il  prioritario  funzionamento  dei  Corsi  di  studio  -
l'attivazione di master  di  primo  e  di  secondo  livello,  dandone
comunicazione formale alla/e facolta' di riferimento per le  relative
deliberazioni e per la successiva approvazione da  parte  del  senato
accademico e sono responsabili della gestione dei master attivati; 
  h)  promuovono  l'attivazione  -  previa  verifica  delle   risorse
disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi  di
studio - delle attivita' di formazione ed  alta  formazione,  dandone
comunicazione formale alla/e facolta' di riferimento per le  relative
deliberazioni  e  per  il  successivo  decreto   rettorale   e   sono
responsabili dei Corsi di formazione e di alta formazione attivati; 
  i) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e
in relazione ai  programmi  di  ricerca,  alle  attivita'  didattiche
offerte anche in facolta' diverse da  quelle  di  afferenza  ed  alle
cessazioni  avvenute  o  che  sono  previste   -   le   esigenze   di
reclutamento, articolate  per  settori  scientifico-disciplinari,  di
nuovi professori e  ricercatori  per  garantire  prioritariamente  la
sostenibilita' dell'offerta formativa; 
  j) propongono l'attivazione dei procedimenti  per  il  reclutamento
dei docenti e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo
determinato,  nell'ambito  delle  risorse  loro  attribuite,  secondo
quanto regolamentato dal senato accademico; 
  k)  propongono  le  chiamate  dei  professori  e  dei  ricercatori,
relativamente    ai    concorsi     banditi     per     i     settori
scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque nell'ambito  delle
risorse  attribuite,  dopo  aver  organizzato  un   seminario   sulla
attivita' scientifica dei candidati; la proposta viene trasmessa alla
facolta' per quanto di competenza nei casi di cui all'art. 12,  comma
1 , lettera c); in caso di contenziosi sulle chiamate,  su  richiesta
del  Rettore,  si  esprimono  la  giunta  di  facolta'  e  il  senato
accademico; 
  l) organizzano le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo le
stesse tra i  docenti  del  Dipartimento  per  competenza  specifica,
assicurando altresi' per quanto possibile un'equa ripartizione; 
  m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assumono
la responsabilita' organizzativa diretta qualora il relativo Corso di
studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno  del  60%  dei
CFU dell'ordinamento didattico,  ferme  restando  le  competenze  del
consiglio di Corso di studio  o  di  Area  didattica;  tale  elemento
organizzativo e' valutabile ai fini della dotazione di risorse; 
  n)  coordinano  con  le  facolta'  o  con  i  Dipartimenti  che  lo
richiedano le attivita' didattiche in base a  criteri  approvati  dal
senato accademico, anche su proposta della Commissione  didattica  di
Ateneo; 
  o) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo  assegnato  al
Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli  organi
centrali dell'Universita'; 
  p) provvedono alla manutenzione dei  locali  e  delle  attrezzature
assegnate al Dipartimento; 
  p-bis) sono responsabili dell'informazione a  studenti,  docenti  e
personale anche attraverso la gestione e il tempestivo  aggiornamento
del sito del Dipartimento; 
  q) svolgono tutti gli  altri  compiti  previsti  dalle  leggi,  dai
regolamenti o, comunque, connessi al  conseguimento  degli  obiettivi
stabiliti.»; 
  «3. Organi. Gli organi del Dipartimento sono: 
    a) consiglio di Dipartimento. Ne  fanno  parte,  con  diritto  di
voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge: 
      tutti i professori di ruolo; 
      tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, ed
il personale equiparato afferenti al Dipartimento; 
      il  responsabile  amministrativo  delegato  con   funzioni   di
segretario; 
      i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero
non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; 
      un ugual numero di rappresentanti  degli  studenti  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento  del  Dipartimento.  Partecipano,
altresi', al consiglio di Dipartimento, con diritto di voto,  sino  a
tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o  di  assegno  di
ricerca  o  di  contratti  di  ricerca   pluriennali   operanti   nel
Dipartimento. 
    b) Direttore. E' dotato delle competenze di legge e del potere di
rappresentanza; e' eletto dai membri del  consiglio  di  Dipartimento
tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni; 
    c) Giunta. E' presieduta dal direttore  ed  e'  composta  da  due
rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:  professori  di
prima fascia; professori di seconda  fascia;  ricercatori;  personale
tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra  quelli  facenti  parte
del  consiglio;  di  essa  fa  parte  di  diritto   il   responsabile
amministrativo delegato con funzioni di segretario. La giunta ha,  in
ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del
consiglio di Dipartimento. 
  Il direttore di Dipartimento e' coadiuvato,  nella  gestione  delle
attivita' del Dipartimento, dal responsabile amministrativo delegato,
che e' responsabile delle attivita' amministrativo-contabili, secondo
quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la contabilita'.». 
All'art. 12, i commi 1, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  Compiti.  Le  facolta'  sono   strutture   di   coordinamento,
razionalizzazione e monitoraggio delle attivita' didattiche,  nonche'
di monitoraggio delle attivita' di ricerca e di  terza  missione  dei
Dipartimenti,  in  relazione  a  quanto  disposto   dal   Nucleo   di
valutazione di Ateneo. Esse sono  preposte  a  favorire  lo  sviluppo
culturale,  l'integrazione  scientifica  e   l'organizzazione   della
didattica, nonche' alla gestione dei servizi comuni  ai  Dipartimenti
ad esse afferenti. 
  Le facolta', in particolare, attraverso i loro organi: 
  a)  definiscono,  in  linea  con  le  determinazioni   del   senato
accademico e del  consiglio  di  amministrazione,  gli  obiettivi  da
conseguire nell'arco del triennio  e  per  ciascun  anno  accademico,
sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti  afferenti  alla
facolta'; 
  b) esprimono parere  obbligatorio  sulle  proposte  dei  competenti
Dipartimenti e consigli di Area didattica o di Corso  di  studio,  in
ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio,
degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio  e  delle  Scuole  di
specializzazione, nonche' di master di loro pertinenza; provvedono ad
inoltrare al senato accademico e al consiglio di  amministrazione  le
proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio;
svolgono, altresi', funzioni di interfaccia con  la  competente  area
organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito; 
  c) ricevono dai Dipartimenti afferenti le  proposte  relative  alla
chiamata    di    professori     e     ricercatori     di     settori
scientifico-disciplinari   per   i   quali   e'   prevista   funzione
assistenziale;  su  di  esse  la  Giunta  deve  esprimersi,  a   fini
consultivi, in merito alla necessita' di  assicurare  inscindibilita'
delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza; 
  d)  coordinano  per  ciascun  anno  accademico  la   programmazione
generale  delle  attivita'  didattiche  in   collaborazione   con   i
Dipartimenti ed i consigli di Area didattica o di Corso di studio; 
  d-bis) approvano l'istituzione dei consigli di Area didattica; 
  e)   individuano,   in   relazione    alle    strutture    edilizie
complessivamente assegnate alla singola facolta' ed  ai  Dipartimenti
che ad essa afferiscono, gli  spazi  in  dotazione  ai  Dipartimenti,
sulla base del duplice principio  dell'assicurare  l'identita'  anche
strutturale  del  singolo   Dipartimento   con   le   sue   attivita'
scientifico-didattiche  e  del  riequilibrare   gli   spazi   tra   i
Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal senato accademico; 
  f)  elaborano  un  piano  organico  di   proposte   relative   alla
manutenzione  straordinaria  e  ordinaria  degli  immobili  e   delle
attrezzature  nell'ambito  delle  risorse  che  saranno  a  tal  fine
previste, in sede di bilancio,  relativamente  agli  spazi  assegnati
alla facolta'; 
  g) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato alla
facolta' secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Universita'; 
  h)   elaborano   un   piano    sulle    esigenze    di    personale
tecnico-amministrativo della facolta'; 
  i)  sono  responsabili  dell'informazione  a  studenti,  docenti  e
personale anche attraverso la gestione e il tempestivo  aggiornamento
del sito di facolta'; 
  j) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie
didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo  direttive
definite a livello di Ateneo; 
  k) sono responsabili della promozione e della gestione dei  servizi
destinati agli studenti, con  particolare  riferimento  a  mobilita',
orientamento,   tutorato   e   placement;   della   pubblicazione   e
divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle  lezioni
e degli esami; 
  l) redigono annualmente, sulla base delle  risultanze  fornite  dal
Comitato   di   monitoraggio   di   facolta',   una   relazione   sul
raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica  da  parte  dei
singoli  Dipartimenti  afferenti,  che  trasmettono  al   Nucleo   di
valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni; 
  m) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attivita'
di pertinenza con  soggetti  sia  pubblici  che  privati  per  creare
sinergie e per reperire finanziamenti esterni; 
  n) svolgono tutti gli  altri  compiti  previsti  dalle  leggi,  dai
regolamenti o, comunque, connessi al  conseguimento  degli  obiettivi
stabiliti. 
  Le  facolta'   che   coordinano   i   Dipartimenti   con   funzioni
assistenziali  garantiscono  l'inscindibilita'  delle   funzioni   di
ricerca, didattiche e assistenziali.» 
  «3. La facolta' e' cosi' organizzata: 
  a) Assemblea di facolta': ne fanno  parte  tutti  i  professori  di
ruolo, tutti i ricercatori  -  ivi  inclusi  i  ricercatori  a  tempo
determinato - afferenti ai Dipartimenti della facolta',  fatte  salve
differenti afferenze deliberate dal senato accademico  a  maggioranza
qualificata;  il  coordinatore   dell'Ufficio   e   il   responsabile
amministrativo delegato, entrambi  con  voto  deliberante;  ne  fanno
inoltre parte i rappresentanti del  personale  tecnico-amministrativo
in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed
un  ugual  numero  di  rappresentanti  degli  studenti,  secondo   le
modalita' stabilite  dal  regolamento  di  facolta'.  Ai  fini  della
determinazione   del   numero   legale,   qualora   una    componente
dell'assemblea di facolta' rappresenti la maggioranza assoluta  degli
aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se
presenti. L'assemblea di facolta' si riunisce,  di  norma,  ogni  sei
mesi. 
  Le  singole  componenti  dell'assemblea  eleggono   le   rispettive
rappresentanze  nella  Giunta,  secondo  un   regolamento   approvato
dall'assemblea  di  facolta',  sulla  base  di  un  regolamento  tipo
approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 
    b) Giunta. Svolge funzioni  istruttorie  sulle  materie  indicate
alle lettere a) ed l) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli
altri compiti della facolta', incluse le funzioni di  amministrazione
dei fondi assegnati alla facolta' nonche' funzioni  di  coordinamento
logistico delle attivita' didattiche. La  Giunta  e'  presieduta  dal
preside ed  e'  composta  dai  direttori  dei  Dipartimenti  ad  essa
afferenti, da una rappresentanza elettiva degli  studenti  in  misura
pari al 15 per  cento  dei  componenti  l'organo  e,  in  misura  non
superiore  al  10  per  cento  dei  componenti   dei   consigli   dei
Dipartimenti, da docenti eletti tra i  componenti  delle  Giunte  dei
Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di  studio
o di Area didattica e di dottorato, ovvero tra i  responsabili  delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove  previste.
La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile; 
    c) Il Preside. Coordina e presiede le riunioni dell'assemblea  di
facolta' e della Giunta; svolge funzioni di raccordo  con  il  senato
accademico;   e'   nominato   dal   Rettore,   previa   consultazione
dell'Assemblea di facolta', tra i professori ordinari a tempo pieno e
dura in carica tre anni; 
    d)  Comitato   di   monitoraggio   dell'attivita'   didattica   e
scientifica. Opera comunque a  supporto  del  Nucleo  di  valutazione
delle attivita' di ricerca e didattica di Ateneo e  del  presidio  di
qualita'; 
    e)  Garante  degli  studenti  della  facolta'.  E'  nominato  dal
preside, su designazione dei rappresentanti degli  studenti,  sentita
la Giunta di facolta', per un periodo di tre anni. Il  Garante  e'  a
disposizione  degli  studenti   per   ricevere   eventuali   reclami,
osservazioni  e  proposte.  Il  Garante  ha   diritto   di   compiere
accertamenti e  riferisce  al  preside  che,  in  relazione  al  caso
concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che  a  lui  si
rivolgono hanno il diritto, a loro  richiesta,  all'anonimato  ed  il
loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli,  e'
escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    f) Commissione paritetica  docenti-studenti.  La  commissione  e'
competente a: 
      svolgere attivita' di  monitoraggio  dell'offerta  formativa  e
della qualita' della didattica  nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
      individuare indicatori per la valutazione dei  risultati  delle
predette attivita'; 
      formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di
studio; 
      segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo. 
  I docenti che compongono la commissione paritetica  sono  designati
dall'assemblea di facolta', in rappresentanza  delle  singole  fasce,
tra coloro che hanno svolto attivita' ufficiale d'insegnamento  negli
ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente; gli studenti
che compongono la commissione sono eletti in base al  regolamento  di
cui al successivo comma 4.»; 
  «5. Dotazione di personale. La  facolta'  e'  dotata  di  personale
tecnico-amministrativo  in  relazione  al  numero  dei  professori  e
ricercatori ed equiparati afferenti  ed  al  numero  degli  studenti;
detta dotazione e' soggetta a revisioni periodiche  in  relazione  ai
risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca. 
  Il preside e  la  Giunta  sono  coadiuvati,  nella  gestione  delle
attivita' della facolta', da: 
  a) coordinatore dell'Ufficio di  facolta'.  Organizza  l'Ufficio  e
coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta';
partecipa alle sedute dell'assemblea di facolta' e della  Giunta  con
funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi  di  controllo
gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo; 
  b) Responsabile  amministrativo  delegato.  E'  responsabile  delle
attivita'  amministrativo-contabili,  secondo  quanto  previsto   dal
regolamento per l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita';
collabora con il preside e partecipa alle  sedute  dell'assemblea  di
facolta' e della Giunta; 
  c) Manager didattico.  Costituisce  l'interfaccia  tra  facolta'  e
Corsi di studio. Supporta il preside e i consigli di Area didattica o
di Corso di studio  nel  monitorare  la  sostenibilita'  dell'offerta
formativa in relazione agli indicatori  stabiliti  dalla  «Sapienza».
Supporta i servizi didattici della facolta' e dei  Corsi  di  studio,
incluse le attivita' di orientamento, di tutorato, di placement e  le
diverse forme di informazione agli studenti; coordina  la  segreteria
didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli
studenti stabilite dall'Ateneo; 
  d)  Responsabile  della  segreteria  studenti.  Dipende   dall'area
organizzativa preposta a sovraintendere  e  coordinare  le  procedure
amministrative inerenti la carriera dello studente e  si  interfaccia
funzionalmente con il preside per cooperare,  per  la  parte  di  sua
competenza, al conseguimento degli obiettivi della facolta'.». 
All'art. 13, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. L'Area didattica o il singolo Corso di studio  sono  coordinati
da uno specifico consiglio; esso e' costituito da tutti i docenti del
o dei Corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di  studenti
pari al 15% dei docenti. Il consiglio delibera  sulla  organizzazione
didattica dei Corsi di studio. L'istituzione  dei  Consigli  di  Area
Didattica  e'  approvata   dalla   facolta'.   L'organizzazione,   la
composizione e la partecipazione ai consigli di Corso di studio e  ai
consigli  di  Area  didattica  sono  disciplinate  da   un   apposito
regolamento tipo approvato dal senato accademico e dal  consiglio  di
amministrazione, che prevede  le  modalita'  per  le  elezioni  delle
rappresentanze degli studenti.»; 
  «5. I consigli operano in conformita' al regolamento  didattico  di
Ateneo, assicurano la qualita' delle attivita'  formative,  formulano
proposte relativamente  all'ordinamento,  individuano  annualmente  i
docenti tenendo conto delle esigenze di continuita' didattica.». 
All'art. 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il senato accademico e'  composto  da  trentacinque  componenti
votanti: 
    ventiquattro rappresentanti del corpo docente, tra i quali: 
      a) Rettore e Pro-Rettore Vicario; 
      b) sette direttori di Dipartimento dei  quali  almeno  uno  per
macro-area,  oltre  al  presidente  del  collegio  dei  direttori  di
Dipartimento; 
      c) sette professori associati e sette  ricercatori,  dei  quali
almeno uno per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area; 
    sei rappresentanti degli studenti; 
    cinque  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario, votati dallo stesso personale. 
  Vi partecipano inoltre,  senza  diritto  di  voto:  i  presidi,  il
direttore della Scuola superiore  di  studi  avanzati,  il  direttore
generale, ed un rappresentante degli  assegnisti  e  dei  dottorandi,
nominato dal Rettore sulla base di una consultazione tra  gli  aventi
diritto. 
  Il regolamento per  l'elezione  del  senato  accademico,  approvato
dallo stesso,  disciplina  anche  i  criteri  di  candidabilita'  del
personale docente. Il predetto regolamento  disciplina,  altresi',  i
criteri  da  osservare   per   il   rispetto   di   una   equilibrata
rappresentanza delle  macro-aree,  ai  fini  dell'individuazione  dei
componenti indicati alle precedenti lettere b)  e  c),  tale  che  la
differenza del numero di rappresentanti tra una macro-area e  l'altra
non possa essere maggiore di uno, salvo il  presidente  del  collegio
dei direttori di Dipartimento.» 
All'art. 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il consiglio di amministrazione in particolare approva: 
  a) nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art.  18,
comma 2, lettera e), gli obiettivi per i Dipartimenti e  facolta'  in
tema di ricerca  e  didattica;  ed  inoltre  per  quanto  di  propria
competenza  gli  obiettivi  da  assegnare  al  direttore  generale  e
all'amministrazione; 
  b) il documento di programmazione pluriennale  di  ateneo,  di  cui
all'art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2005 previo parere  del  senato
accademico; 
  c) la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale; 
  d) la programmazione pluriennale e annuale del personale; 
  e) il bilancio unico d'ateneo di previsione  annuale,  il  bilancio
unico d'ateneo di esercizio, nonche'  il  bilancio  preventivo  unico
d'ateneo e il rendiconto unico d'ateneo,  previo  parere  del  senato
accademico,   e   li   trasmette   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  f) nell'ambito  del  bilancio  pluriennale  le  eventuali  proposte
presenti nel documento relativo al bilancio partecipato; 
  g) il conferimento dell'incarico al direttore generale; 
  h)  l'istituzione,  la  riorganizzazione  o  la   soppressione   di
facolta', Dipartimenti e altri centri autonomi di spesa, acquisito il
parere del senato accademico di cui all'art. 19 comma 2; 
  i) l'attivazione o soppressione di Corsi di studio  e  sedi  previo
parere  favorevole  del  senato  accademico,  sentite   le   relative
strutture didattiche e di ricerca; 
  j) la chiamata dei docenti di cui  agli  articoli  11  e  12  dello
Statuto; 
  k) le sanzioni disciplinari o archivia i procedimenti  disciplinari
nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni  espresse  dal
collegio di  disciplina;  all'esame  ed  al  voto  non  partecipa  la
rappresentanza degli studenti; 
  l) il regolamento  per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la
finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di
Dipartimento e ogni altro regolamento non di  competenza  del  senato
accademico; 
  m) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la
comunita' e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le  attivita'
svolte e i servizi  resi,  dando  conto  delle  risorse  a  tal  fine
utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali; 
  n) i programmi edilizi ed  i  relativi  interventi  attuativi,  con
parere del senato accademico; 
  o)  i  criteri  generali  per  l'organizzazione   della   Direzione
generale, su proposta del direttore generale; 
  p) i provvedimenti  relativi  alle  contribuzioni  a  carico  degli
studenti, con parere favorevole del senato accademico; 
  q) le convenzioni ed i contratti di sua competenza; 
  r) le iniziative degli studenti  nel  campo  della  cultura,  dello
sport e del tempo libero, sulla base  di  un  parere  favorevole  del
senato accademico; 
  s) un apposito regolamento, con cui vengono determinati  i  criteri
in base ai quali l'Universita' puo' avvalersi  del  patrocinio  degli
avvocati interni o del libero foro  in  luogo  dell'Avvocatura  dello
Stato.». 
All'art. 21, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4.  Il  Nucleo  e'  articolato  in  tre  sezioni  con   specifiche
competenze  istruttorie  nella  valutazione  della  didattica,  della
ricerca,  del  loro  rispettivo  impatto  sociale   e   sul   sistema
produttivo, e dell'Amministrazione,  nonche'  nella  valutazione  dei
rispettivi servizi.»; 
  «5. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a: 
  a) acquisire ed esaminare i  dati  necessari  alla  valutazione  di
tutte  le  strutture,  delle  attivita'  didattiche,  di  ricerca   e
amministrative che in esse si svolgono; 
  b) predisporre i rapporti periodici di valutazione  da  trasmettere
agli organi di valutazione nazionali; 
  c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle
attivita' didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione; 
  d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualita'  ed
efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti; 
  e) valutare le opinioni  degli  studenti  dandone  pubblicita'  nel
rispetto dell'anonimato; 
  f)  svolgere  attivita'  di   monitoraggio   anche   in   relazione
all'attuazione delle linee programmatiche e al  raggiungimento  degli
obiettivi strategici dell'Universita'; 
  g)  trasmettere  al  Rettore  un  rapporto  annuale  sulle  proprie
attivita' e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso; 
  h) svolgere, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di
verifica, previste dalla normativa vigente, relative  alle  procedure
di valutazione delle strutture e del personale; 
  i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli  obiettivi  da
parte del direttore generale; 
  j) svolgere  tutti  gli  altri  compiti  previsti  dalla  normativa
vigente.» 
All'art. 23, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Collegio svolge  funzioni  consultive  sui  regolamenti  dei
Dipartimenti,  sulla   programmazione   dell'attivita'   di   ricerca
scientifica e di terza missione, sulla destinazione delle risorse per
la  ricerca  e  per  le  attrezzature  e  sull'organizzazione   delle
strutture scientifiche della «Sapienza» nonche' su ogni argomento che
il Rettore o altri  organi  dell'Universita'  intendano  sottoporgli;
inoltre da' parere sull'istituzione delle Scuole di dottorato  e  dei
Centri di ricerca.». 
All'art. 28, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il  CUG  si  propone  di  promuovere,  nell'ambito  del  lavoro
pubblico, un ambiente  di  lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei
principi di  parita'  e  di  pari  opportunita'  e  di  contrasto  di
qualsiasi forma di discriminazione.»; 
  «4. Il Comitato  e'  costituito  con  provvedimento  congiunto  del
Rettore e del direttore generale, ha composizione  paritetica  ed  e'
formato da un componente designato da ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali rappresentative  del  personale  tecnico  amministrativo  e
bibliotecario, firmatarie dell'ultimo contratto collettivo  nazionale
di lavoro, nonche' da altrettanti componenti supplenti, e da un  pari
numero di componenti rappresentanti dell'amministrazione  e  relativi
supplenti.  I  componenti  rappresentanti  dell'amministrazione  sono
individuati tra i docenti e il personale tecnico  amministrativo  tra
soggetti  dotati  di  requisiti  di   professionalita',   esperienza,
attitudine,  anche  maturati  in  organismi   analoghi,   assicurando
un'equilibrata distribuzione di ruolo e di genere.»; 
  «5. Il CUG e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato.»; 
All'art. 28, il comma 9 e' soppresso. 
All'art. 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  universitari   e   lo
svolgimento delle relative  attivita',  secondo  modalita'  stabilite
dagli organi accademici: 
  a) possono essere  condotti  in  modo  autonomo  anche  costituendo
appositi Centri di servizi, ovvero, 
  b) possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti  sportivi
legalmente riconosciuti, ovvero, 
  c) possono  essere  affidati  a  soggetti  pubblici  o  privati  in
conformita' a procedure di evidenza pubblica. 
  Alla  copertura  della  relativa  spesa  si  provvede  mediante   i
finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e mediante fondi universitari  e  di
diversa   provenienza   che   siano   destinati    all'incentivazione
dell'attivita' sportiva.». 
All'art. 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le  elezioni  della  componente   studentesca   negli   organi
disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del  numero
di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi  almeno  il  10%
degli aventi diritto; in caso contrario il  numero  degli  eletti  si
riduce  in  proporzione  al  numero  degli  effettivi  votanti.   Per
consentire  una  maggiore  partecipazione  studentesca,  le  elezioni
devono tenersi nei periodi  in  cui  si  svolgono  le  lezioni  nelle
diverse facolta'. E' favorita la contemporanea indizione di  elezioni
per gli organi centrali  dell'Universita'  e  per  le  rappresentanze
degli studenti nell'assemblea di facolta'.». 
All'art. 32, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis: 
  «1-bis. Il comma 1 non si applica alla partecipazione del personale
tecnico  amministrativo  e  bibliotecario  agli  organi  elettivi  di
facolta'  e  di  Dipartimento   nelle   ipotesi   in   cui   comporti
l'impossibilita' del rispetto delle proporzioni di rappresentanza  di
cui all'art. 11, comma 3, lettere a) e c) ed all'art.  12,  comma  3,
lettera a).»; 
All'art. 32, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il requisito di eleggibilita',  quando  previsto,  deve  essere
posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. Non  hanno  titolo
all'elettorato attivo, oltre  a  quanti  ricadono  nelle  fattispecie
previste dall'art. 9 "Codice etico": 
    a) per i docenti, coloro che risultino inattivi nell'attivita' di
ricerca, documentata dallo specifico catalogo di  Ateneo.  Non  hanno
titolo all'elettorato attivo, altresi', coloro che abbiano  riportato
un giudizio negativo nell'attivita' didattica, validato dal Nucleo di
valutazione di Ateneo.  I  soggetti  di  cui  alla  presente  lettera
riacquistano l'elettorato attivo al  momento  in  cui  conseguano  un
nuovo giudizio positivo; 
    b)  per  il  personale  tecnico-amministrativo  e  bibliotecario,
coloro che, negli ultimi due anni,  siano  incorsi  in  una  sanzione
disciplinare pari o  superiore  alla  sospensione  dal  servizio  con
privazione  della  retribuzione,  o  in  una  misura   cautelare   di
sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale  pendente
non si sia concluso con l'assoluzione almeno  in  primo  grado,  come
previsto dal vigente CCNL del comparto Universita'; 
    c)  per  gli  studenti,  coloro   che   non   abbiano   sostenuto
positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. 
  Un apposito regolamento disciplina, per le categorie indicate  alle
precedenti lettere a), b) e c), i casi di esclusione  dall'elettorato
attivo, in coerenza con  la  vigente  disciplina  in  materia,  anche
interna.». 
All'art. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In occasione  del  rinnovo  delle  rappresentanze  studentesche
negli organi collegiali, il senato accademico  delibera,  con  almeno
tre mesi di anticipo, election days con il  fine  di  accorpare,  ove
possibile, le elezioni in un unico periodo per gli organi centrali  e
le  assemblee  di  facolta'.  Le  modalita'   delle   elezioni   sono
disciplinate da un apposito regolamento.». 
  All'art. 33, i commi da 6 a 11 sono soppressi e,  conseguentemente,
il comma 12 riprende la numerazione sequenziale e diviene,  pertanto,
comma 6. 
  Le  modifiche  allo  statuto  emanate  con  il   presente   decreto
entreranno in vigore  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 maggio 2019 
 
                                                   Il rettore: Gaudio