IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2012; Visto il d.r. n. 2892 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2015, con il quale e' stato introdotto l'art. 14-bis Scuola di ingegneria aerospaziale, a decorrere dalla data del medesimo decreto; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2, che prevede, tra l'altro, la modifica degli statuti da parte delle Universita' in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo; Vista la delibera del senato accademico n. 313 del 6 novembre 2018 con la quale e' stata approvata l'istituzione di una commissione ad hoc, nominata con d.r. n. 3116 del 7 dicembre 2018, con il compito di proporre modifiche allo statuto della Sapienza; Vista la proposta dell'anzidetta commissione; Viste le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 22 gennaio 2019 e successivamente inviate al MIUR il 6 febbraio 2019 per il controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Viste le osservazioni pervenute dal MIUR con nota del 5 aprile 2019; Vista la delibera n. 110 del 16 aprile 2019 con la quale il senato accademico ha approvato, recependo le osservazioni e le richieste ministeriali, il testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Universita' «La Sapienza»; Vista la delibera n. 132 del 18 aprile 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha accolto le osservazioni e le richieste ministeriali sul testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Universita' «La Sapienza»; Ritenuto che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Universita' «La Sapienza»; Sentito il direttore generale; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», e' cosi' modificato: all'art. 1, i commi 6, 7 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. La «Sapienza» persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La «Sapienza» tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. La «Sapienza» si dota di un codice etico.»; «7. La «Sapienza» provvede a disciplinare con apposito regolamento, approvato dal senato accademico su proposta delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la «Sapienza», promuovendo la qualita' e l'internazionalizzazione dei dottorati.»; «9. La «Sapienza» ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione alla societa' e al sistema produttivo. La «Sapienza» puo' costituire o partecipare societa' di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attivita' di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all'utilizzazione dei risultati della ricerca. Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attivita' di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalita' didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente. Le proposte relative sono approvate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico per le rispettive competenze.». All'art. 4, i commi 6, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. La valutazione delle attivita' istituzionali e' attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo. Al Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste dall'art 21. Il Nucleo si avvale di indicatori di qualita' scientifica e didattica approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, definiti sulla base dei criteri in uso nella comunita' scientifica internazionale. I criteri, integrabili dal direttore generale per le sue specifiche competenze, sono parzialmente differenziabili per grandi aree, acquisite eventuali proposte del collegio dei direttori di Dipartimento, delle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonche' dei comitati di monitoraggio di facolta' di cui all'art. 12. I comitati di monitoraggio svolgono funzioni di supporto al Nucleo di valutazione di Ateneo, anche nell'attivita' di valutazione dei Dipartimenti afferenti a ciascuna facolta'. La valutazione e' effettuata in coerenza con i criteri generali determinati a livello di Ateneo. La relazione annuale di valutazione sulla ricerca e sulla didattica e' predisposta dal Nucleo di valutazione ed e' fondata anche sui dati e giudizi dei comitati di monitoraggio di facolta', di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) e delle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 12, comma 3, lettera f). La relazione annuale e' sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, che si esprimono per le rispettive competenze.»; «8. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali; b) entita' dei prodotti; c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Universita' tenuto conto delle specifiche aree disciplinari. Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono: a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale; b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in cio' anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti; c) gli esiti occupazionali; d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.»; «9. La «Sapienza», al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell'attivita' didattica, si avvale di una commissione didattica di Ateneo, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composto da una rappresentanza delle strutture didattiche e degli studenti.». All'art. 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attivita' sulla base di un regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. La valutazione sull'attivita' di ricerca e' effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunita' scientifica internazionale, tenendo conto delle specificita' delle aree disciplinari, anche in termini comparativi tra strutture (Facolta', Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attivita' didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento; esso e' elemento negativo nella valutazione dell'attivita' delle facolta' e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti. E' fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio curriculum nel sito di struttura delle strutture a cui afferiscono.». All'art. 10, i commi 1 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «1. La «Sapienza», al fine di garantire l'unita' degli studi universitari e di salvaguardare la pluralita' di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attivita', si articola in Dipartimenti e facolta' autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Sono altresi' attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. La «Sapienza» puo' altresi' concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.»; «8. Il consiglio di amministrazione approva, con delibera motivata l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, facolta' e Centri, previo parere del senato accademico, sentito il collegio dei direttori di Dipartimento.». All'art. 11, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attivita' formative, omogenee per fini e/o per metodi. I Dipartimenti, in particolare: a) definiscono, in linea con le determinazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalla «Sapienza» e dalle facolta'; b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attivita' di ricerca e di terza missione, definendone le aree di attivita' e gli impegni di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca; c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, e la didattica e le attivita' di terza missione anche a livello europeo e internazionale; d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del senato accademico; e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione; f) propongono al senato accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi; g) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - l'attivazione di master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del senato accademico e sono responsabili della gestione dei master attivati; h) promuovono l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio - delle attivita' di formazione ed alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e facolta' di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili dei Corsi di formazione e di alta formazione attivati; i) definiscono annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attivita' didattiche offerte anche in facolta' diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste - le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa; j) propongono l'attivazione dei procedimenti per il reclutamento dei docenti e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nell'ambito delle risorse loro attribuite, secondo quanto regolamentato dal senato accademico; k) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque nell'ambito delle risorse attribuite, dopo aver organizzato un seminario sulla attivita' scientifica dei candidati; la proposta viene trasmessa alla facolta' per quanto di competenza nei casi di cui all'art. 12, comma 1 , lettera c); in caso di contenziosi sulle chiamate, su richiesta del Rettore, si esprimono la giunta di facolta' e il senato accademico; l) organizzano le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresi' per quanto possibile un'equa ripartizione; m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assumono la responsabilita' organizzativa diretta qualora il relativo Corso di studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del consiglio di Corso di studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo e' valutabile ai fini della dotazione di risorse; n) coordinano con le facolta' o con i Dipartimenti che lo richiedano le attivita' didattiche in base a criteri approvati dal senato accademico, anche su proposta della Commissione didattica di Ateneo; o) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Universita'; p) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento; p-bis) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito del Dipartimento; q) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.»; «3. Organi. Gli organi del Dipartimento sono: a) consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge: tutti i professori di ruolo; tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresi', al consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento. b) Direttore. E' dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; e' eletto dai membri del consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni; c) Giunta. E' presieduta dal direttore ed e' composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del consiglio; di essa fa parte di diritto il responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario. La giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del consiglio di Dipartimento. Il direttore di Dipartimento e' coadiuvato, nella gestione delle attivita' del Dipartimento, dal responsabile amministrativo delegato, che e' responsabile delle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.». All'art. 12, i commi 1, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Compiti. Le facolta' sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attivita' didattiche, nonche' di monitoraggio delle attivita' di ricerca e di terza missione dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, nonche' alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti. Le facolta', in particolare, attraverso i loro organi: a) definiscono, in linea con le determinazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla facolta'; b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, nonche' di master di loro pertinenza; provvedono ad inoltrare al senato accademico e al consiglio di amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolgono, altresi', funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito; c) ricevono dai Dipartimenti afferenti le proposte relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari per i quali e' prevista funzione assistenziale; su di esse la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessita' di assicurare inscindibilita' delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza; d) coordinano per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attivita' didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i consigli di Area didattica o di Corso di studio; d-bis) approvano l'istituzione dei consigli di Area didattica; e) individuano, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola facolta' ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identita' anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attivita' scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal senato accademico; f) elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla facolta'; g) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato alla facolta' secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Universita'; h) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della facolta'; i) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di facolta'; j) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo; k) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilita', orientamento, tutorato e placement; della pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami; l) redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di facolta', una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni; m) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attivita' di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni; n) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Le facolta' che coordinano i Dipartimenti con funzioni assistenziali garantiscono l'inscindibilita' delle funzioni di ricerca, didattiche e assistenziali.» «3. La facolta' e' cosi' organizzata: a) Assemblea di facolta': ne fanno parte tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori - ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato - afferenti ai Dipartimenti della facolta', fatte salve differenti afferenze deliberate dal senato accademico a maggioranza qualificata; il coordinatore dell'Ufficio e il responsabile amministrativo delegato, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di facolta'. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'assemblea di facolta' rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. L'assemblea di facolta' si riunisce, di norma, ogni sei mesi. Le singole componenti dell'assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo un regolamento approvato dall'assemblea di facolta', sulla base di un regolamento tipo approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. b) Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) ed l) del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della facolta', incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla facolta' nonche' funzioni di coordinamento logistico delle attivita' didattiche. La Giunta e' presieduta dal preside ed e' composta dai direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di studio o di Area didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile; c) Il Preside. Coordina e presiede le riunioni dell'assemblea di facolta' e della Giunta; svolge funzioni di raccordo con il senato accademico; e' nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di facolta', tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni; d) Comitato di monitoraggio dell'attivita' didattica e scientifica. Opera comunque a supporto del Nucleo di valutazione delle attivita' di ricerca e didattica di Ateneo e del presidio di qualita'; e) Garante degli studenti della facolta'. E' nominato dal preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di facolta', per un periodo di tre anni. Il Garante e' a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, e' escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi; f) Commissione paritetica docenti-studenti. La commissione e' competente a: svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attivita'; formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo. I docenti che compongono la commissione paritetica sono designati dall'assemblea di facolta', in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attivita' ufficiale d'insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente; gli studenti che compongono la commissione sono eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 4.»; «5. Dotazione di personale. La facolta' e' dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione e' soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca. Il preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attivita' della facolta', da: a) coordinatore dell'Ufficio di facolta'. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla facolta'; partecipa alle sedute dell'assemblea di facolta' e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo; b) Responsabile amministrativo delegato. E' responsabile delle attivita' amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; collabora con il preside e partecipa alle sedute dell'assemblea di facolta' e della Giunta; c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra facolta' e Corsi di studio. Supporta il preside e i consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilita' dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla «Sapienza». Supporta i servizi didattici della facolta' e dei Corsi di studio, incluse le attivita' di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo; d) Responsabile della segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della facolta'.». All'art. 13, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'Area didattica o il singolo Corso di studio sono coordinati da uno specifico consiglio; esso e' costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di studio. L'istituzione dei Consigli di Area Didattica e' approvata dalla facolta'. L'organizzazione, la composizione e la partecipazione ai consigli di Corso di studio e ai consigli di Area didattica sono disciplinate da un apposito regolamento tipo approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che prevede le modalita' per le elezioni delle rappresentanze degli studenti.»; «5. I consigli operano in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualita' delle attivita' formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuita' didattica.». All'art. 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il senato accademico e' composto da trentacinque componenti votanti: ventiquattro rappresentanti del corpo docente, tra i quali: a) Rettore e Pro-Rettore Vicario; b) sette direttori di Dipartimento dei quali almeno uno per macro-area, oltre al presidente del collegio dei direttori di Dipartimento; c) sette professori associati e sette ricercatori, dei quali almeno uno per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area; sei rappresentanti degli studenti; cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, votati dallo stesso personale. Vi partecipano inoltre, senza diritto di voto: i presidi, il direttore della Scuola superiore di studi avanzati, il direttore generale, ed un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, nominato dal Rettore sulla base di una consultazione tra gli aventi diritto. Il regolamento per l'elezione del senato accademico, approvato dallo stesso, disciplina anche i criteri di candidabilita' del personale docente. Il predetto regolamento disciplina, altresi', i criteri da osservare per il rispetto di una equilibrata rappresentanza delle macro-aree, ai fini dell'individuazione dei componenti indicati alle precedenti lettere b) e c), tale che la differenza del numero di rappresentanti tra una macro-area e l'altra non possa essere maggiore di uno, salvo il presidente del collegio dei direttori di Dipartimento.» All'art. 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il consiglio di amministrazione in particolare approva: a) nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art. 18, comma 2, lettera e), gli obiettivi per i Dipartimenti e facolta' in tema di ricerca e didattica; ed inoltre per quanto di propria competenza gli obiettivi da assegnare al direttore generale e all'amministrazione; b) il documento di programmazione pluriennale di ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2005 previo parere del senato accademico; c) la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale; d) la programmazione pluriennale e annuale del personale; e) il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico d'ateneo di esercizio, nonche' il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico d'ateneo, previo parere del senato accademico, e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze; f) nell'ambito del bilancio pluriennale le eventuali proposte presenti nel documento relativo al bilancio partecipato; g) il conferimento dell'incarico al direttore generale; h) l'istituzione, la riorganizzazione o la soppressione di facolta', Dipartimenti e altri centri autonomi di spesa, acquisito il parere del senato accademico di cui all'art. 19 comma 2; i) l'attivazione o soppressione di Corsi di studio e sedi previo parere favorevole del senato accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca; j) la chiamata dei docenti di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto; k) le sanzioni disciplinari o archivia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni espresse dal collegio di disciplina; all'esame ed al voto non partecipa la rappresentanza degli studenti; l) il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del senato accademico; m) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la comunita' e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali; n) i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, con parere del senato accademico; o) i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale, su proposta del direttore generale; p) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, con parere favorevole del senato accademico; q) le convenzioni ed i contratti di sua competenza; r) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, sulla base di un parere favorevole del senato accademico; s) un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Universita' puo' avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.». All'art. 21, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Il Nucleo e' articolato in tre sezioni con specifiche competenze istruttorie nella valutazione della didattica, della ricerca, del loro rispettivo impatto sociale e sul sistema produttivo, e dell'Amministrazione, nonche' nella valutazione dei rispettivi servizi.»; «5. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a: a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono; b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali; c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione; d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualita' ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti; e) valutare le opinioni degli studenti dandone pubblicita' nel rispetto dell'anonimato; f) svolgere attivita' di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Universita'; g) trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita' e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso; h) svolgere, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale; i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale; j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.» All'art. 23, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica e di terza missione, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull'organizzazione delle strutture scientifiche della «Sapienza» nonche' su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell'Universita' intendano sottoporgli; inoltre da' parere sull'istituzione delle Scuole di dottorato e dei Centri di ricerca.». All'art. 28, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il CUG si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parita' e di pari opportunita' e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.»; «4. Il Comitato e' costituito con provvedimento congiunto del Rettore e del direttore generale, ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, firmatarie dell'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' da altrettanti componenti supplenti, e da un pari numero di componenti rappresentanti dell'amministrazione e relativi supplenti. I componenti rappresentanti dell'amministrazione sono individuati tra i docenti e il personale tecnico amministrativo tra soggetti dotati di requisiti di professionalita', esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, assicurando un'equilibrata distribuzione di ruolo e di genere.»; «5. Il CUG e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato.»; All'art. 28, il comma 9 e' soppresso. All'art. 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita', secondo modalita' stabilite dagli organi accademici: a) possono essere condotti in modo autonomo anche costituendo appositi Centri di servizi, ovvero, b) possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti sportivi legalmente riconosciuti, ovvero, c) possono essere affidati a soggetti pubblici o privati in conformita' a procedure di evidenza pubblica. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all'incentivazione dell'attivita' sportiva.». All'art. 31, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse facolta'. E' favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Universita' e per le rappresentanze degli studenti nell'assemblea di facolta'.». All'art. 32, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis: «1-bis. Il comma 1 non si applica alla partecipazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario agli organi elettivi di facolta' e di Dipartimento nelle ipotesi in cui comporti l'impossibilita' del rispetto delle proporzioni di rappresentanza di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) e c) ed all'art. 12, comma 3, lettera a).»; All'art. 32, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il requisito di eleggibilita', quando previsto, deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico": a) per i docenti, coloro che risultino inattivi nell'attivita' di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresi', coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attivita' didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo; b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Universita'; c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. Un apposito regolamento disciplina, per le categorie indicate alle precedenti lettere a), b) e c), i casi di esclusione dall'elettorato attivo, in coerenza con la vigente disciplina in materia, anche interna.». All'art. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali, il senato accademico delibera, con almeno tre mesi di anticipo, election days con il fine di accorpare, ove possibile, le elezioni in un unico periodo per gli organi centrali e le assemblee di facolta'. Le modalita' delle elezioni sono disciplinate da un apposito regolamento.». All'art. 33, i commi da 6 a 11 sono soppressi e, conseguentemente, il comma 12 riprende la numerazione sequenziale e diviene, pertanto, comma 6. Le modifiche allo statuto emanate con il presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2019 Il rettore: Gaudio